Regolamento
per la determinazione della Tariffa d’Ambito (T.I.A.) per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati
Art.1 - ISTITUZIONE DELLA
TARIFFA
- La Società
d’Ambito BELICE AMBIENTE S.p.A. è il soggetto cui i Comuni
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “TP2”,
così come definito nell’allegato A dell’Ordinanza
commissariale 280/01, hanno delegato tutte le competenze relative alla
gestione integrata dei rifiuti:
- Campobello
di Mazara con Delibera C.C. n° 106 del 09/12/2002 come modificata
dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 01
- Castelvetrano
con Delibera C.C. n° 160 del 11/12/2000 come modificata dalla
Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 126
- Gibellina
con Delibera C.C. n° 67 del 09/12/2002
- Mazara
del Vallo con Delibera C.C. n°
176 del 13/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario
ad acta del 16/12/2002 n. 177
- Partanna
con Delibera C.C. n° 139
del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del
17/12/2002 n. 01
- Poggioreale
con Delibera C.C. n° 37 del 07/12/2002
- Petrosino
con Delibera del Commissario ad acta n° 97 del 16/12/2002
- Salaparuta
con Delibera C.C. n° 39 del 10/12/2002 come modificata dalla Delibera
del commissario ad acta del 16/12/2002 n. 40
- Salemi
con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.
n° 48 del 10/12/2002 come
modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 49
- Santa
Ninfa con Delibera C.C. n° 44 del 09/12/2002 come modificata dalla
Delibera del commissario ad acta del 18/12/2002 n. 45
- Vita
con Delibera C.C. n° 39 del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera
del commissario ad acta del 13/12/2002 n. 35
- La Società
d’ Ambito BELICE AMBIENTE S.p.A è costituita dalle
Amministrazioni comunali elencate e dalla relativa Provincia regionale, in
virtù dell’Atto notarile rep. 6054/879 del 20/12/2003, rogato
dal Notaio Daniele Pizzo, Notaio in Trapani.
- La
dizione “rifiuti urbani” sarà, di seguito, utilizzata
come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani,
secondo l’elenco riportato nei relativi Regolamenti Comunali per la
gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.U., approvati:
- Campobello
di Mazara con Delibera C.C. n° 124 del 23.11.2001
- Castelvetrano
con Delibera C.C. n°
31 del 21.03.2002
- Gibellina
con Delibera C.C. n°
86 del 29.09.2000
- Mazara
del Vallo con Delibera C.C. n° 48 del 26.03.2002
- Partanna
con Delibera C.C. n° 6 del 09.02.2001
- Petrosino
con Delibera C.C. n°
57 del 26.09.2001
- Poggioreale
con Delibera C.C. n°
37 del 29.09.2000
- Salaparuta
con Delibera C.C. n°
66 del 27.09.2000
- Salemi
con Delibera C.C. n°
92 del 29.09.1995
- Santa
Ninfa con Delibera C.C. n°
26 del 26.07.2001
- Vita
con Delibera C.C. n°
20 del 09.10.2000
- E’
istituita, a decorrere dall’01/01/2004, apposita tariffa annuale per
la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti
urbani, in conformità a quanto previsto dall’art 49, comma 2
del D. Lgs. 22/97, determinata in base alla tariffa di riferimento come da
D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
- La
tariffa è determinata dalla Società d’Ambito sulla
base dello schema finanziario allegato al Piano d’Ambito, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, ed è applicata e riscossa,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Si
indica nel seguito come “Soggetto gestore del Servizio” la Società
d’ambito “Belice Ambiente s.p.a.”.
Art. 2 - DETERMINAZIONE
E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.
- La
tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. 158/99 e
dell’Allegato 1 che fornisce indicazioni circa la ripartizione fra
costi fissi e variabili, nonché le formule relative.
- La
tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,
così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.
- La
tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica.
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 6
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 6
- Le
previsioni ai punti 4 e 5 non si applicano nel caso di calcolo della
Tariffa d’Ambito provvisoria ai sensi dell’art.3, punto 4, di
questo Regolamento
Art. 3 -
CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 4.
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 4..
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 4..
- In via
transitoria, nel caso in cui si registri una carenza nel sistema
informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le
indicazioni del D.P.R. 158/99, potrà essere determinata un Tariffa
d’Ambito provvisoria calcolata utilizzando il modello allegato a
questo Regolamento opportunamente integrato dei dati finanziari della
società relativi ai costi stimati. In tal caso non si applicano i
criteri per la determinazione della tariffa identificati ai punti 1,2 e 3
del presente articolo.
Art. 4 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.
- In sede
di formazione del bilancio di previsione, la Società
d’Ambito delibera la percentuale di copertura della tariffa, le voci
afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze
domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i
coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni
tipologia di utenza da applicare nell’anno successivo. In caso di
mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i
coefficienti approvati per l’anno in corso.
- La
deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse
tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 5 - PIANO FINANZIARIO
- Ai fini
della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
158/99, la
Società d’Ambito, gestore del ciclo dei
rifiuti urbani di cui all’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Il
piano finanziario comprende:
- il
programma degli interventi necessari;
- il
piano finanziario degli investimenti;
- la
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture
di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
- le
risorse finanziarie necessarie;
- il
grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla
preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.
- Il
Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi:
- il
modello gestionale e organizzativo;
- i
livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata
la tariffa;
- la
ricognizione degli impianti esistenti;
- con
riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione
degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative
motivazioni.
- Sulla
base del piano finanziario la Società d’Ambito, nel rispetto
dei criteri di cui all’art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determina
l’articolazione tariffaria.
- A
decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni
dall’entrata in vigore della tariffa l’Amministrazione
comunale provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e
della relazione di cui al precedente comma 3.
- I dati
relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2
dell’allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi
dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70.
Art. 6 - PRESUPPOSTO
DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI
- La
tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle
zone del territorio comunale. L’obbligazione per la denuncia e per
il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con
vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
- La
determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione
della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto,
oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La
determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle
planimetrie catastali o dal contratto d’affitto, se trattasi di area
privata, o dall’atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche,
oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle
costruzioni esistenti. Tali modalità di determinazione delle
superfici non si applicano se sussistono le condizioni di cui al punto 4
dell’art. 3.
- Condizioni
d’uso particolari:
- Nel
caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree
scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
- Nelle
unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta
un’attività economica e professionale, la tariffa
applicabile è quella prevista per la specifica attività ed
è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
- Per le
parti comuni di condominio l’obbligazione di denuncia e di
pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i
relativi locali.
- Non
sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono
produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono
destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità
nel corso dell’anno, di seguito elencati:
- Locali
adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello stato e
le aree scoperte di relativa pertinenza;
- Superfici
adibite a sale d’esposizione museale;
- Soffitte,
ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di
altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di
altezza non superiore a m 1,40.
- centrali
termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e
stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di
regola, presenza umana;
- la
parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti,
sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- fabbricati
danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze
debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e
debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o
idonea documentazione.
- unità
immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino
completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di
pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di
variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi
obiettivi o idonea documentazione.
- Non
sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.
- Non
sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa[1]
i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.
Art.6-bis
ZONE DI EFFETTUATTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
- Il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto
dall’Autorità d’Ambito nell’ambito dei Centri
abitati, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone dei
territori comunali con insediamenti sparsi.
- Il
perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti
sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione,
sono stabiliti da atti di natura regolamentare adottati
dall’Autorità d’Ambito d’intesa con i Comuni.
- Con
apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di Gennaio,
l’Autorità d’Ambito d’intesa con il Comune rende
note le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed
attivato o, comunque reso in via continuativa.
- Tale
manifesto non è richiesto qualora l’intero territorio
comunale sia servito.
- Nelle
zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la
tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza
dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata
e di fatto servita:
-
in misura pari al 40% della parte variabile
della tariffa per distanze fino a 500 metri;
-
in misura pari al 30% della parte variabile
della tariffa per distanze da 501 metri a fino a 1000 metri;
-
in misura pari al 25% della parte variabile della
tariffa per distanze superiori a 1000 metri.
- Gli
occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori
dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico
di igiene ambientale conferendo i rifiuti nei contenitori vicinori ovvero
nei centri di raccolta o nell’isola ecologica.
- La
tariffa è comunque applicata per intero anche in assenza della
determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di
raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- I
titolari delle utenze di cui al comma 5, a fine di ottenere
l’agevolazione tariffaria di cui al presente articolo, debbono
presentare richiesta all’Autorità d’Ambito entro il 28
febbraio di ciascun anno e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno
2008.L’Autorità potrà avvalersi della collaborazione
delle Polizie Municipali e degli uffici tecnici dei Comuni per i controlli
sulle istanze.
- Nelle
zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di
raccolta sia limitato, secondo apposita determinazione dell’Autorità
d’Ambito, a determinati periodi stagionali, la tariffa è
dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
Art.7-
DENUNCE
- I
soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica
dei locali e delle aree entro 30 giorni dall’inizio
dell’occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il
numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui
le stesse sono adibite, presso l’Ufficio competente, compilando e
sottoscrivendo il modello predisposto dalla Società d’ambito.
- La
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di
assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario
l’utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo
e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che
comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca
sull’applicazione e riscossione della stessa.
- Le
denunce presentate dalle utenze domestiche devono contenere:
- I dati
identificativi del soggetto;
- Il numero
degli occupanti l’alloggio, se residenti nel comune, o i dati
identificativi se non residenti;
- L’ubicazione,
superficie e destinazione d’uso dei singoli locali
- Condizioni
che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni
- Le
denunce presentate dalle utenze non domestiche devono contenere:
- I dati
identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro)
- Categoria
di appartenenza ;
- Il
codice ISTAT dell’attività prevalente;
- L’ubicazione,
superficie e destinazione d’uso dei singoli locali
- Condizioni
che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni
- L’obbligazione
inerente il pagamento della tariffa decorre dal PRIMO GIORNO in cui ha
avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino
all’ULTIMO GIORNO in cui l’occupazione o conduzione cessa. La
denuncia di cessazione deve essere presentata all’Ufficio preposto
dalla Società Belice Ambiente s.p.a. entro 30 giorni.
All’atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta
dell’avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia,
farà fede il timbro postale, se inviata via posta mezzo
raccomandata a/r, o il giorno di ricevimento, se presentata brevimano. Gli
uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di
licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l’utente a
provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando
l’obbligo dell’utente stesso di presentare la denuncia anche
in assenza di detto invito.
Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA
TARIFFA
- La
tariffa è applicata e riscossa dalla Società
d’Ambito, soggetto
gestore del servizio e nel rispetto dell’Atto notarile rep. 6054/879
del 20/12/2003, rogato dal Notaio Daniele Pizzo, Notaio in Trapani.
sottoscritto dalle Amministrazioni comunali.
- La
riscossione può essere effettuata:
- tramite
ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- con
versamento su c/c postale intestato alla Società di ambito;
- direttamente
presso l’Istituto di credito all’uopo individuato dalla
società d’ambito;
- nei
modi previsti dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
- Non si
fa luogo a riscossione quando l’importo del versamento della tariffa
comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a
€ 5,00.
Art. 9 - RIMBORSI
- Nei
casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone
il rimborso nella successiva fatturazione.
- Sulle
somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura
stabilita dalla legge.
- Non si
fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a €
5,00.
Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
- Per
utenze non stabilmente attive si intendono:
- Per le
utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e
gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all’estero, le
abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o
ricovero;
- Per le
utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private,
adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non
continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza
od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività.
- Alle
utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria
corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione
risultante dall’autorizzazione o, se superiore, a quello di
effettiva occupazione e conduzione.
- In
mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante
voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani, stabilita dall’Ufficio tariffa della
Società di ambito.
- L’obbligo
della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento
della tariffa da effettuare, in contemporanea all’eventuale canone
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto
dell’occupazione.
- In caso
di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all’atto
dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è
recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni
eventualmente dovute.
- La
tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti
dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
- Non si
fa luogo a riscossione quando l’importo della tariffa giornaliera
risulta inferiore a € 2,80.
- SOPPRESSO
DAL SUCCESSIVO PUNTO 9.
- Le
previsioni del punto 8 non si applicano in caso di calcolo della Tariffa
d’Ambito provvisoria ai sensi dell’art.3, punto 4, di questo
Regolamento
Art. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
a) Per
la raccolta differenziata, in base all’art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99,
viene assicurata un’agevolazione attraverso l’abbattimento della parte
variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o
collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento. In particolare, alle utenze domestiche
e non domestiche ubicate nei comuni o in porzioni omogenee del territorio
comunale in cui è effettuata la raccolta differenziata domiciliare
è riconosciuta una agevolazione sulla parte variabile della tariffa, in
relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel territorio
su base annua, secondo la seguente griglia:
·
0%
fino al 30% di differenziata;
·
-15%
dal 30,1 % al 40°% di differenziata;
·
-20%
dal 40,1% al 50% di differenziata;
·
-25%
dal 50,1% al 60% di differenziata;
·
-30%
dal 60,1% al 70% di differenziata;
·
-35%
oltre il 70% di differenziata.
- La
tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 34% nel caso di
abitazioni tenute a disposizione da utenze non stabilmente attive previste
dall’art. 10 comma 1 lettera a) e b);
- La
tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 10 % nel caso di
abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa,
con distanza fino e superiore
ai 500 metri dal più vicino punto di
raccolta.
- La
tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20 % per le
utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico.
L’utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
- compilare
in ogni sua parte l’apposito modello messo a disposizione dalla
Società d’ambito.
- impegnarsi
alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto
è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta
differenziata;
- impegnarsi
a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti
ed i rifiuti vegetali prodotti;
- autorizzare
la Società
d’ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.
La riduzione è rinnovabile ogni
2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico
dell’ufficio ecologia.
- Una
riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali,
dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento
Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU che
dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata
sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore
dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione
del soggetto che ha effettuato l’attività di recupero. I
requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il
parere tecnico dell’ufficio ecologia.
- L’interruzione
temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando
situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente,
riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l’utente
può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con
diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in
base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al
periodo di interruzione.
- Sono
esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in “stato di
bisogno” segnalati dai competenti uffici comunali.
- In via
transitoria e solo per l’anno 2006, la tariffa 2006 è ridotta
del 15% per le utenze domestiche che sono in regola con il pagamento della
Tariffa relativa all’anno 2005 entro la data deliberata dal
Consiglio di Amministrazione. L’agevolazione sarà calcolata
automaticamente, nella bolletta 2006, per le utenze che risulteranno in
regola, dagli archivi aziendali, con il pagamento della Tariffa 2005. Tale
agevolazione sarà riportata nella bolletta emessa nella voce
“agevolazione ex art. 11, comma 8 del Regolamento Tariffario”.
- In via
transitoria e solo per l’anno 2006, la tariffa 2006 è ridotta
del 10% per le utenze non domestiche che sono in regola con il pagamento
della Tariffa relativa all’anno 2005 entro la data deliberata dal
Consiglio di Amministrazione. L’agevolazione sarà calcolata
automaticamente, nella bolletta 2006, per le utenze non domestiche che, al
momento dell’emissione della Tariffa 2006, risulteranno in regola,
dagli archivi aziendali, con il pagamento della Tariffa 2005. Tale
agevolazione sarà riportata nella bolletta emessa nella voce
“agevolazione ex art. 11, comma 9 del Regolamento Tariffario”.
- In via transitoria
e solo per l’anno 2007, la tariffa 2007 è ridotta del 20% per
le utenze domestiche e le utenze non domestiche che sono in regola con il
pagamento della Tariffa relativa all’anno 2006 entro la data del
10/08/2007. L’agevolazione sarà calcolata automaticamente,
nella bolletta 2007, per tutti gli utenti che al momento
dell’emissione della Tariffa 2007 risulteranno in regola con il
pagamento della Tariffa 2006. Tale agevolazione sarà riportata
nella bolletta emessa alla voce “agevolazione ex art. 11, comma 10
del Regolamento Tariffario.
Art. 12 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA -
PENALITÀ
- In caso
di omessa, infedele od incompleta denuncia La Società
d’ambito provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge
ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa
dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre
all’applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50
e seguenti del decreto legislativo 5-2-1997, n.22. Alla cifra risultante
verrà applicata una maggiorazione del a titolo di risarcimento per
il danno finanziario e le spese di accertamento del 100% in caso di omessa
o incompleta denuncia e del 50% in caso di infedele denuncia. Le sanzioni
sono ridotte del 30% in caso di adesione formale del contribuente
all’accertamento originario o riformato dall’ufficio, entro il
termine previsto per il ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria.
- Gli
atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio,
devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali
e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei
periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme
regolamentari e/o di legge violate.
Art. 13 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO
- Ai fini
del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di
accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e
destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con
soggetti abilitati, di cui all’art. 52, comma 5, del decreto
legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può
rivolgere all’utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e
documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a
rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da
restituire debitamente sottoscritti.
- In caso
di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al
comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione
della superficie
assoggettabile a tariffa, munito di
autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni
prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla
tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura
delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in
cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile
del relativo organismo, e comunque sempre nell’ambito di quanto
concesso dalla normativa vigente.
Art. 14 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE
DISPOSIZIONI DI LEGGE
- La
copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti,
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2004 nell’arco di 2 anni.
- Sulla
base di quanto concesso dalla Legge 22/97 e 158/99, la Società
d’Ambito si attiva nel predisporre forme tecniche di misurazione
diretta delle produzioni dei rifiuti per tipo d’utenza e per singola
utenza.
- Per
quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge
richiamate dai decreti indicati in precedenza.
Art. 15 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
- Dal
1° gennaio 2005 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani
interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e successive modificazioni.
- I
presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a
periodi antecedenti all’introduzione della presente tariffa sono
regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.