Belice Ambiente SpA - ATO TP2


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regolamento

T.I.A.

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Regolamento per la determinazione della Tariffa d’Ambito (T.I.A.) per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

 

Art.1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

  1. La Società d’Ambito BELICE AMBIENTE S.p.A. è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “TP2”, così come definito nell’allegato A dell’Ordinanza commissariale 280/01, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti:
    1. Campobello di Mazara con Delibera C.C. n° 106 del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 01
    2. Castelvetrano con Delibera C.C. n° 160 del 11/12/2000 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 126
    3. Gibellina con Delibera C.C. n° 67 del 09/12/2002
    4. Mazara del Vallo con Delibera C.C. n°  176 del 13/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 16/12/2002 n. 177
    5. Partanna con Delibera C.C. n°  139 del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 01
    6. Poggioreale con Delibera C.C. n° 37 del 07/12/2002
    7. Petrosino con Delibera del Commissario ad acta n° 97 del 16/12/2002
    8. Salaparuta con Delibera C.C. n° 39 del 10/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 16/12/2002 n. 40
    9. Salemi con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n°  48 del 10/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 17/12/2002 n. 49
    10. Santa Ninfa con Delibera C.C. n° 44 del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 18/12/2002 n. 45
    11. Vita con Delibera C.C. n° 39 del 09/12/2002 come modificata dalla Delibera del commissario ad acta del 13/12/2002 n. 35
  2. La Società d’ Ambito BELICE AMBIENTE S.p.A è costituita dalle Amministrazioni comunali elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell’Atto notarile rep. 6054/879 del 20/12/2003, rogato dal Notaio Daniele Pizzo, Notaio in Trapani.
  3. La dizione “rifiuti urbani” sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani, secondo l’elenco riportato nei relativi Regolamenti Comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.U., approvati:
    1. Campobello di Mazara con Delibera C.C. n° 124 del 23.11.2001
    2. Castelvetrano con Delibera C.C. n°   31 del 21.03.2002
    3. Gibellina con Delibera C.C. n°   86 del 29.09.2000
    4. Mazara del Vallo con Delibera C.C. n°   48 del 26.03.2002
    5. Partanna con Delibera C.C. n°     6 del 09.02.2001
    6. Petrosino con Delibera C.C. n°   57 del 26.09.2001
    7. Poggioreale con Delibera C.C. n°   37 del 29.09.2000
    8. Salaparuta con Delibera C.C. n°   66 del 27.09.2000
    9. Salemi con Delibera C.C. n°   92 del 29.09.1995
    10. Santa Ninfa con Delibera C.C. n°   26 del 26.07.2001
    11. Vita con Delibera C.C. n°   20 del 09.10.2000
  4. E’ istituita, a decorrere dall’01/01/2004, apposita tariffa annuale per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall’art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97, determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
  5. La tariffa è determinata dalla Società d’Ambito sulla base dello schema finanziario allegato al Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  6. Si indica nel seguito come “Soggetto gestore del Servizio” la Società d’ambito “Belice Ambiente s.p.a.”.

 

Art. 2  - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

 

  1. La tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. 158/99 e dell’Allegato 1 che fornisce indicazioni circa la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative.
  2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.
  3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
  4. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 6
  5. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 6
  6. Le previsioni ai punti 4 e 5 non si applicano nel caso di calcolo della Tariffa d’Ambito provvisoria ai sensi dell’art.3, punto 4, di questo Regolamento

 

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

 

  1. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 4.
  2. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 4..
  3. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 4..
  4. In via transitoria, nel caso in cui si registri una carenza nel sistema informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le indicazioni del D.P.R. 158/99, potrà essere determinata un Tariffa d’Ambito provvisoria calcolata utilizzando il modello allegato a questo Regolamento opportunamente integrato dei dati finanziari della società relativi ai costi stimati. In tal caso non si applicano i criteri per la determinazione della tariffa identificati ai punti 1,2 e 3 del presente articolo.

 

Art. 4 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.

 

  1. In sede di formazione del bilancio di previsione, la Società d’Ambito delibera la percentuale di copertura della tariffa, le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l’anno in corso.
  2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

 

Art. 5 - PIANO FINANZIARIO

 

  1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, la Società d’Ambito, gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  2. Il piano finanziario comprende:
    1. il programma degli interventi necessari;
    2. il piano finanziario degli investimenti;
    3. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
    4. le risorse finanziarie necessarie;
    5. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.
  3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
    1. il modello gestionale e organizzativo;
    2. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
    3. la ricognizione degli impianti esistenti;
    4. con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
  4. Sulla base del piano finanziario la Società d’Ambito, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determina l’articolazione tariffaria.
  5. A decorrere dall’esercizio finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa l’Amministrazione comunale provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
  6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell’allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

 

Art. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

 

  1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
  2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d’affitto, se trattasi di area privata, o dall’atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. Tali modalità di determinazione delle superfici non si applicano se sussistono le condizioni di cui al punto 4 dell’art. 3.
  3. Condizioni d’uso particolari:
    1. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
    2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
    3. Per le parti comuni di condominio l’obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali.
  4. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell’anno, di seguito elencati:
    1. Locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
    2. Superfici adibite a sale d’esposizione museale;
    3. Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,40.
    4. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
    5. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
    6. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
    7. unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
  5. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.
  6. Non sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa[1] i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

 

 

Art.6-bis ZONE DI EFFETTUATTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

 

  1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dall’Autorità d’Ambito  nell’ambito dei Centri abitati, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone dei territori comunali con insediamenti sparsi.
  2. Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti da atti di natura regolamentare adottati dall’Autorità d’Ambito d’intesa con i Comuni.
  3. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di Gennaio, l’Autorità d’Ambito d’intesa con il Comune rende note le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque reso in via continuativa.
  4. Tale manifesto non è richiesto qualora l’intero territorio comunale sia servito.
  5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

-          in misura pari al 40% della parte variabile della tariffa per distanze fino a 500 metri;

-          in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa per distanze da 501 metri a fino a 1000 metri;

-          in misura pari al 25% della parte variabile della tariffa per distanze superiori a 1000 metri.

  1. Gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene ambientale conferendo i rifiuti nei contenitori vicinori ovvero nei centri di raccolta o nell’isola ecologica.
  2. La tariffa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
  3. I titolari delle utenze di cui al comma 5, a fine di ottenere l’agevolazione tariffaria di cui al presente articolo, debbono presentare richiesta all’Autorità d’Ambito entro il 28 febbraio di ciascun anno e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2008.L’Autorità potrà avvalersi della collaborazione delle Polizie Municipali e degli uffici tecnici dei Comuni per i controlli sulle istanze.
  4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita determinazione dell’Autorità d’Ambito, a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

 

 

Art.7- DENUNCE

 

  1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro 30 giorni  dall’inizio dell’occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l’Ufficio competente, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla Società d’ambito.
  2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull’applicazione e riscossione della stessa.
  3. Le denunce presentate dalle utenze domestiche devono contenere:
    1. I dati identificativi del soggetto;
    2. Il numero degli occupanti l’alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
    3. L’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali
    4. Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni
  4. Le denunce presentate dalle utenze non domestiche devono contenere:
    1. I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro)
    2. Categoria di appartenenza ;
    3. Il codice ISTAT dell’attività prevalente;
    4. L’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali
    5. Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni
  5. L’obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal PRIMO GIORNO in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino all’ULTIMO GIORNO in cui l’occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all’Ufficio preposto dalla Società Belice Ambiente s.p.a. entro 30 giorni. All’atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta mezzo raccomandata a/r, o il giorno di ricevimento, se presentata brevimano. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l’obbligo dell’utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

 

Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

 

  1. La tariffa è applicata e riscossa dalla Società d’Ambito,  soggetto gestore del servizio e nel rispetto dell’Atto notarile rep. 6054/879 del 20/12/2003, rogato dal Notaio Daniele Pizzo, Notaio in Trapani. sottoscritto dalle Amministrazioni comunali.
  2. La riscossione può essere effettuata:
    1. tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
    2. con versamento su c/c postale intestato alla Società di ambito;
    3. direttamente presso l’Istituto di credito all’uopo individuato dalla società d’ambito;
    4. nei modi previsti dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
  3. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 5,00.

 

Art. 9  - RIMBORSI

 

  1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.
  2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dalla legge.
  3. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a € 5,00.

 

Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

 

  1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:
    1. Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all’estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
    2. Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
  2. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’autorizzazione o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.
  3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall’Ufficio tariffa della Società di ambito.
  4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, in contemporanea all’eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione.
  5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
  6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
  7. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 2,80.
  8. SOPPRESSO DAL SUCCESSIVO PUNTO 9.
  9. Le previsioni del punto 8 non si applicano in caso di calcolo della Tariffa d’Ambito provvisoria ai sensi dell’art.3, punto 4, di questo Regolamento

 

Art. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

 

a)    Per la raccolta differenziata, in base all’art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, viene assicurata un’agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento. In particolare, alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nei comuni o in porzioni omogenee del territorio comunale in cui è effettuata la raccolta differenziata domiciliare è riconosciuta una agevolazione sulla parte variabile della tariffa, in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel territorio su base annua, secondo la seguente griglia:

·         0% fino al 30% di differenziata;

·         -15% dal 30,1 % al 40°% di differenziata;

·         -20% dal 40,1% al 50% di differenziata;

·         -25% dal 50,1% al 60% di differenziata;

·         -30% dal 60,1% al 70% di differenziata;

·         -35% oltre il 70% di differenziata.

  1. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 34% nel caso di abitazioni tenute a disposizione da utenze non stabilmente attive previste dall’art. 10 comma 1 lettera a) e b);
  2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 10 % nel caso di abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza fino e superiore  ai 500 metri  dal più vicino punto di raccolta.
  3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20 % per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L’utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
    1. compilare in ogni sua parte l’apposito modello messo a disposizione dalla Società d’ambito.
    2. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
    3. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
    4. autorizzare la Società d’ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.

La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell’ufficio ecologia.

  1. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l’attività di recupero. I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico dell’ufficio ecologia.
  2. L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l’utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
  3. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in “stato di bisogno” segnalati dai competenti uffici comunali.
  4. In via transitoria e solo per l’anno 2006, la tariffa 2006 è ridotta del 15% per le utenze domestiche che sono in regola con il pagamento della Tariffa relativa all’anno 2005 entro la data deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L’agevolazione sarà calcolata automaticamente, nella bolletta 2006, per le utenze che risulteranno in regola, dagli archivi aziendali, con il pagamento della Tariffa 2005. Tale agevolazione sarà riportata nella bolletta emessa nella voce “agevolazione ex art. 11, comma 8 del Regolamento Tariffario”.
  5. In via transitoria e solo per l’anno 2006, la tariffa 2006 è ridotta del 10% per le utenze non domestiche che sono in regola con il pagamento della Tariffa relativa all’anno 2005 entro la data deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L’agevolazione sarà calcolata automaticamente, nella bolletta 2006, per le utenze non domestiche che, al momento dell’emissione della Tariffa 2006, risulteranno in regola, dagli archivi aziendali, con il pagamento della Tariffa 2005. Tale agevolazione sarà riportata nella bolletta emessa nella voce “agevolazione ex art. 11, comma 9 del Regolamento Tariffario”.
  6. In via transitoria e solo per l’anno 2007, la tariffa 2007 è ridotta del 20% per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che sono in regola con il pagamento della Tariffa relativa all’anno 2006 entro la data del 10/08/2007. L’agevolazione sarà calcolata automaticamente, nella bolletta 2007, per tutti gli utenti che al momento dell’emissione della Tariffa 2007  risulteranno in regola con il pagamento della Tariffa 2006. Tale agevolazione sarà riportata nella bolletta emessa alla voce “agevolazione ex art. 11, comma 10 del Regolamento Tariffario.

 

Art. 12 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

 

  1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia La Società d’ambito provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5-2-1997, n.22. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese di accertamento del 100% in caso di omessa o incompleta denuncia e del 50% in caso di infedele denuncia. Le sanzioni sono ridotte del 30% in caso di adesione formale del contribuente all’accertamento originario o riformato dall’ufficio, entro il termine previsto per il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
  2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

 

Art. 13 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

 

  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all’art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all’utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
  2. In caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della  superficie assoggettabile a tariffa, munito di  autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell’ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

 

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

  1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2004 nell’arco di 2 anni.
  2. Sulla base di quanto concesso dalla Legge 22/97 e 158/99, la Società d’Ambito si attiva nel predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per tipo d’utenza e per singola utenza.
  3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.

 

Art. 15 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

 

  1. Dal 1° gennaio 2005 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
  2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all’art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Si è ancora in fase di accertamento per quanto riguarda la base normativa relativa all’assoggettamento della parte fissa per l’intera superficie dell’attività.

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